regolamento della
“Federazione Giovani Cooperatori Confcooperative Parma ”
detto anche
“OOP! Gruppo Giovani di Confcooperative Parma “
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1 – La federazione ispirandosi ai principi stabiliti dal regolamento di OOP! Giovani Imprenditori Cooperativi della Confederazione delle Cooperative Italiane, si propone, senza fini di lucro, di contribuire, in collaborazione con Confcooperative Parma e, per suo tramite, con Confcooperative Emilia Romagna e la Confederazione Cooperative Italiane, alla promozione culturale e civile dei giovani, con particolare riguardo all’educazione cooperativistica degli stessi.
A tale scopo, di concerto con Confcooperative Parma, essa potrà:
COMPONENTI
Art. 2 – Possono essere componenti i giovani dai 18 ai 40 anni, che offrono garanzia di onestà e moralità, che siano soci di Cooperative aderenti a Confcooperative Parma e che diano adesione alla Federazione stessa.
Art. 3 – I componenti hanno l’obbligo:
Art. 4 – I componenti hanno il diritto:
Art. 5 – L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Provinciale della Federazione Giovani Cooperatori Confcooperative Parma nei confronti del componente che venga meno all’adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, o arrechi in qualche modo danno morale o materiale alla Federazione, oppure perda i requisiti per l’ammissione.
ORGANI SOCIALI
Art. 6 – Sono organi sociali:
ASSEMBLEA DEI COMPONENTI
Art. 7 – L’Assemblea dei componenti ha il compito:
Art. 8 – L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno.
L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Provinciale ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un quinto dei componenti, con le indicazioni degli oggetti da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
I componenti che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro componente che non sia membro del Consiglio Provinciale.
Ciascun componente non può avere più di una delega da un altro componente.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso comunicato ai componenti. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’ordine del giorno che sarà trattato.
CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 9 – Il Consiglio Provinciale è composto:
Il Portavoce è eletto dal Consiglio Provinciale nel proprio seno a maggioranza assoluta.
I membri del Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Portavoce. In caso di assenza del Portavoce il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.
Art. 10 – Se nel corso del mandato rimane vacante un posto nel Consiglio Provinciale, questo verrà cooptato e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del medesimo Consiglio Provinciale.
Ove il Consiglio perdesse per qualsiasi causa la metà più uno dei membri eletti, i rimanenti delegati, entro trenta giorni, dovranno convocare l’Assemblea dei componenti per procedere a nuove elezioni.
Art. 11 – Il Consiglio Provinciale compie tutti gli atti che dal presente regolamento non siano riservati all’Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio Provinciale:
Art. 12 – Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta su invito del Portavoce o di chi lo sostituisce almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che il Portavoce ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
Le deliberazioni risultano dal verbale, firmato dal Portavoce o dal suo sostituto e dal segretario nominato dal Consiglio all’inizio di ogni seduta.
Art. 13 – Il Portavoce del Consiglio Provinciale rappresenta la Federazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 – In caso di gravi ed inconciliabili contrasti che determinassero la paralisi degli organi e compromettessero l’immagine della Federazione, il Consiglio di Presidenza di Confcooperative Parma revocherà il portavoce.
Art. 15 – Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni statutarie di Confcooperative Parma.