La società cooperativa si costituisce con atto pubblico e, come regola generale, con la partecipazione di almeno nove soci. Ai sensi della più recente riforma del diritto societario, possono tuttavia essere costituite società cooperative da almeno tre soci quando questi siano persone fisiche (ovvero società semplici agricole) e quando la società adotti le norme di diritto societario che regolano la società a responsabilità limitata.
La cooperativa generalmente assume la forma di S.p.A., ma ricorrendone le condizioni quali un numero inferiore di 20 soci ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, può adottare la più snella forma di S.r.l.
L’atto costitutivo deve prevedere le seguenti indicazioni:
la nomina dei primi amministratori;
Lo Statuto, che è parte integrante dell’atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa.
I rapporti fra la società ed i soci potranno essere oggetto di appositi, regolamenti tesi a disciplinare lo svolgimento dell'attività mutualistica.
A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve entro 20 giorni richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e contestualmente procede al deposito dell'atto costitutivo.
La cooperativa successivamente dovrà iscriversi nell'Albo delle società cooperative, la cui istituzione ha portato alla soppressione del registro prefettizio.
L'albo è composto da due sezioni:
Sezione I: cooperative a mutualità prevalente
Sezione II: cooperative a mutualità non prevalente
La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi.
E' necessario inoltre richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate e attivare un indirizzo PEC posta elettronica certificata (gratuita per le cooperative aderenti).